Onorevoli Colleghi! - Com'è noto gli Statuti delle regioni speciali, tra cui quello del Friuli Venezia Giulia, non possiedono lo stesso rango degli Statuti delle regioni ordinarie, posto che l'articolo 116 della Costituzione prescrive per la loro approvazione e modificazione il ricorso al procedimento aggravato di formazione delle leggi costituzionali.
La riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, approvata alla fine della XIII legislatura, pur non investendo direttamente l'autonomia delle regioni speciali, ha introdotto una importante disposizione transitoria a salvaguardia delle cinque regioni speciali e delle due province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001). Più precisamente la suddetta disposizione transitoria ha disposto che «Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite». Utilizzando le parole della Corte costituzionale, è giusto affermare che «l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 configura un particolare rapporto tra norme degli Statuti speciali e norme del titolo V della seconda parte della Costituzione, un rapporto di preferenza, nel momento della loro "applicazione",
1) una più compiuta articolazione del principio di sussidiarietà. A nulla vale enunciare un principio come quello della sussidiarietà istituzionale (articolo 10) se non lo si accompagna ad altre disposizioni che ne garantiscano la sua compiuta attuazione. Le disposizioni contenute nel titolo IV dello Statuto svolgono una funzione di implementazione del principio di sussidiarietà, circondando di garanzie l'esercizio delle funzioni amministrative al livello più basso possibile. In particolare gli articoli 21, 22 e 23 hanno l'obbiettivo di operare una più spinta devoluzione delle funzioni amministrative nei confronti di comuni, province e città metropolitane, sottraendole alle future e arbitrarie decisioni del legislatore regionale;
2) una sistemazione certa delle attribuzioni del Consiglio delle autonomie locali, in modo da rendere tale organo un importante snodo nei rapporti tra regione ed enti locali. A tale fine si è deciso di valorizzare il ruolo del Consiglio delle autonomie locali quale interlocutore dell'esecutivo regionale, vero dominus delle attività amministrative (articolo 28);
3) la chiara opzione a livello statutario per l'elezione diretta del Presidente della regione. Anziché demandare la scelta al legislatore regionale, e quindi alle mutevoli maggioranze politiche del Consiglio, si è preferito optare direttamente nello Statuto per l'elezione diretta del Presidente; unica via realmente percorribile
4) l'attribuzione alla Giunta regionale del potere di emanare decreti-legge (articolo 51). Lo Statuto speciale, essendo fonte di rango costituzionale, ben può creare a livello regionale nuove fonti di rango primario, sicché non esistono dubbi sulla legittimità di tale previsione. I decreti-legge, se circondati da una serie di garanzie, mostrano tutta la loro utilità qualora sia necessario fare fronte a situazioni di straordinaria emergenza. L'articolo 51 dello Statuto ha il pregio di imporre una serie di «paletti» all'uso dei decreti-legge, scongiurando così il rischio dei sempre possibili abusi legati a tale fonte. Vanno segnalati la circoscrizione delle materie entro cui la Giunta può, sotto la sua responsabilità, adottare decreti con valore di legge (disastro ambientale, sanitario o calamità naturale) e il divieto espresso di reiterare i decreti-legge non convertiti dall'Assemblea legislativa regionale.